In data 16 giugno 2015 il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa inerente le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", emanate con Decreto dell'8/8/2014 c.d. decreto Balduzzi. La nota chiarisce l'obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Special One, in convenzione con il poliambulatorio San Giorgio di Sarezzo, offre gratuitamente* ai propri iscritti la visita medica non agonistica con ECG.
È necessario produrre il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, se la palestra è affiliata al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e il cliente viene tesserato all'atto dell'iscrizione in palestra. Quanto detto sopra vale non solo per le palestre, ma anche per le piscine e altri impianti sportivi.
Per le attività ludico motorie, invece, il certificato non è più necessario. Anche se non c’è l’obbligo di legge, è diritto della palestra o del centro sportivo richiederlo, soprattutto per ragioni assicurative.
Al di là dell'adempimento burocratico parla con il tuo medico di base delle attività sportive che vuoi intraprendere: solo chi ti conosce bene può valutare la tua condizione e consigliarti, eventualmente l'attività, più adeguata alle tue condizioni fisiche.
Inoltre, come evidenziato anche sul contratto di iscrizione e nel rispetto dei più recenti dispositivi di legge in tema di attività sportiva non agonistica, per accedere alle attività, il tesserato è tenuto a depositare un certificato in originale di idoneità all'attività sportiva non agonistica in corso di validità. Per policy interna, come specificato anche sui regolamenti operativi, i documenti vengono conservati in originale sino a scadenza di validità. In assenza di originale, il socio deve depositare un certificato in copia firmato e timbrato in originale dal medico certificatore. Tale certificato ha validità di un anno dalla data di emissione e può essere rilasciato dal Medico di Medicina Generale, limitatamente ai propri assistiti, o dallo Specialista in Medicina dello Sport o da un Medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
In qualunque momento il socio può richiedere la produzione di una copia del certificato depositato presso il club, copia che verrà fornita completa di dichiarazione di conformità e con esposizione del luogo ufficiale di conservazione del documento originale.
*inclusa nella quota amministrativa annua
Update: normativa minori di anni 6
Il 28 Febbraio 2018 è stato firmato il Decreto interministeriale emanato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, di concerto con il Ministro dello Sport Luca Lotti, che sancisce la abolizione dell’obbligo della certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età.
Il decreto nasce da una precisa richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in questi soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano. Infatti, i bambini in età prescolare sono sottoposti fin dalla nascita a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia; li si considera perciò tutti di per sé idonei all’attività fisica, fatti salvi i casi particolari che però sono già ampiamente noti al pediatra stesso.
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